Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 43 n. 2 cpv 2 CP.
La sospensione dell'esecuzione della pena puņ essere ordinata soltanto se l'esecuzione del trattamento ambulatorio o l'effetto terapeutico dello stesso lo esigono.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 43 n. 2 cpv 2 CP