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Regesto

Protezione delle acque.
Permessi per la costruzione di edifici fuori della zona edificabile. Esigenza di un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LCIA, art. 27 dell'ordinanza generale sulla protezione delle acque, del 19 giugno 1972/6 novembre 1974). Diniego del permesso per la costruzione, in prossimità della piccola fabbrica del richiedente, di una casa monofamiliare destinata al figlio impiegato nell'impresa del richiedente stesso che già dispone di una casa d'abitazione nelle vicinanze.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 20 LCIA