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Regesto

1. Art. 68 CP.
Allorquando un colpevole debba essere punito per un reato con una pena privativa della libertà personale, e per un altro reato con una multa, le due pene vanno cumulate (conferma della giurisprudenza) (consid. II 5).
2. Pena complementare; art. 68 n. 2, 350 n. 2 CP
a) Prima di pronunciare una pena complementare occorre attendere che la prima condanna sia divenuta definitiva. In un caso maturo per il giudizio può tuttavia essere deciso immediatamente; deve allora essere pronunciata una pena indipendente, alla quale sarà aggiunta, nel quadro dell'altro procedimento, una pena complementare ai sensi dell'art. 68 n. 2; ove ciò non avvenisse, il condannato potrà chiedere l'applicazione dell'art. 350 n. 2 CP (consid. II 4a).
b) Ove un reato sia stato commesso dopo che in un altro procedimento sia stata pronunciata una decisione di condanna, ma prima che quest'ultima sia divenuta definitiva, non deve essere determinata una pena complementare, né fissata una pena unica (consid. II 4b).

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Referenzen

Artikel: Art. 68 CP, art. 68 n. 2, 350 n. 2 CP, art. 350 n. 2 CP