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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 186 StGB, Hausfriedensbruch.
1. Begriff (Erw. 1 und 2).
2. Nach geltendem Zivilrecht kann der Ehemann gegen den Willen der Ehefrau einer Drittperson das Haus verbieten; die Ehefrau kann nicht durch eigene Einladung das vom Ehemann erlassene Hausverbot unwirksam machen (Erw. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 186 StGB