Regesto
Art. 142 cpv. 2 CC; diritto di opporsi alla domanda di divorzio proposta dal coniuge la cui colpa è preponderante.
In linea di principio sono irrilevanti le ragioni per le quali un coniuge si oppone alla domanda di divorzio presentata dalla parte la cui colpa è preponderante. Tuttavia, ove il coniuge che invoca il proprio diritto di opporsi alla domanda di divorzio non possieda più un effettivo vincolo con il matrimonio e lo osservi soltanto per la forma, egli deve, perché la domanda di divorzio sia respinta, poter invocare un interesse degno di protezione volto al mantenimento dell'unione coniugale. Se ciò non è il caso, il richiamo all'art. 142 cpv. 2 CC va considerato come un abuso di diritto.