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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 18 cpv. 2, 71 cpv. 2, 148 cpv. 2 CP.
1. Sia per il reato commesso per mestiere, sia per quello continuato, la prescrizione comincia a correre soltanto dall'ultimo atto punibile (consid. 4a).
2. Il carattere continuativo di una serie di truffe non s'interrompe per il fatto che il truffatore per mestiere agisca in un primo tempo con dolo eventuale e in seguito con dolo diretto (consid. 4b).