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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP
Ove l'autoritą d'esecuzione ponga fine a una misura ritenuta inefficace, la sua decisione non vincola formalmente il giudice e non gli vieta quindi, quando sia chiamato a decidere sulla sorte ulteriore dell'interessato, di esaminare l'opportunitą di ordinare una misura della stessa natura.

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Articolo: Art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP