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Regesto

Art. 201 cpv. 1 CP. Sfruttamento della prostituzione. Nozione di sfruttamento.
1. Lo sfruttamento non presuppone necessariamente che l'agente eserciti una pressione sulla meretrice o che la induca direttamente alla prostituzione o la obblighi a prestazioni finanziarie (consid. 2).
2. Il farsi mantenere totalmente o parzialmente appare il risultato di uno sfruttamento, ossia come moralmente riprensibile, anche quando l'agente ha desiderato e ricercato il livello di vita superiore a cui è pervenuto associandosi alla meretrice ed ha contribuito a realizzarlo organizzando il di lei mestiere (consid. 3c).

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referenza

Articolo: Art. 201 cpv. 1 CP