Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Giurisdizione arbitrale.
1. Ufficio cantonale di conciliazione designato, in un contratto collettivo di lavoro, quale tribunale arbitrale privato per risolvere controversie collettive di lavoro. A tale designazione non si oppongono né il diritto federale (cfr. art. 34 della legge federale sul lavoro nelle fabbriche, del 18 giugno 1914), né il diritto cantonale di Basilea Campagna.
2. Secondo l'art. 11 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull'arbitrato, non occorre che gli arbitri siano designati per nome; è sufficiente l'indicazione della loro funzione. L'accettazione del mandato arbitrale può aver luogo anche per atti concludenti.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 11 cpv. 2 del