Regesto
Acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero. Eccezioni al blocco delle autorizzazioni. Art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del Consiglio federale del 10 novembre 1976/18 giugno 1979 (OAFTE).
Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b OAFTE, l'eccezione ivi prevista puň essere invocata dal venditore soltanto se il fondo č da quest'ultimo utilizzato come residenza secondaria: questa limitazione č ingiustificata, priva di senso e scopo e contraria quindi all'art. 4 Cost.