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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Ricorso di diritto pubblico contro una legge che riprende principi già vigenti in precedenza; legittimazione ricorsuale; art. 4 cpv. 2 Cost., uguaglianza tra i sessi.
1. Un ricorso prematuro non è inammissibile (consid. 1a).
2. Ove il legislatore ripeta in una nuova legge il principio da lui già stabilito in una legge anteriore, di cui non modifica il contenuto essenziale, bensì solo elementi secondari, deve ammettersi che egli accetti un nuovo controllo anche degli elementi precedenti ripresi nel nuovo contesto (consid. 1b, c).
3. Non v'è ragione di riesaminare la giurisprudenza secondo la quale un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 cpv. 1 Cost. e diretto contro una disposizione di legge o regolamentare che conferisce privilegi a terzi è inammissibile nella misura in cui il ricorrente non invochi un interesse particolare (consid. 2).
Rimane indeciso se tale giurisprudenza valga anche per i ricorsi fondati sull'art. 4 cpv. 2 Cost. (consid. 3b).
4. La deduzione fiscale accordata ai coniugi nel caso in cui la moglie eserciti un'attività lucrativa non costituisce una disparità vietata in linea di principio dall'art. 4 cpv. 2 Cost., bensì un vantaggio di cui fruiscono sia il marito che la moglie (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 4 cpv. 2 Cost., art. 4 cpv. 1 Cost.