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Regesto

Art. 31 Cost.; paritą di prezzi tra bevande alcoliche e analcoliche.
1. In quanto fornitrici di birra e proprietarie di un esercizio pubblico affittato a un terzo, le fabbriche di birra non sono legittimate a proporre ricorso di diritto pubblico contro una disposizione di legge concernente i prezzi delle bevande servite negli esercizi pubblici (consid. 2c).
2. Non viola la libertą di commercio e d'industria una disposizione cantonale secondo cui gli esercizi che servono bevande alcoliche sono tenuti ad offrire un certo numero di bevande analcoliche a un prezzo che non ecceda per la stessa quantitą quello della bevanda alcolica a miglior mercato (consid. 3 e 4).

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Articolo: Art. 31 Cost.