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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero; art. 2 lettere c ed e DAFE.
Costituzione di una società immobiliare allo scopo di acquistare un appartamento di vacanze in un luogo soggetto al blocco delle autorizzazioni: il solo fatto che meno di un terzo delle azioni si trovi in mani straniere non basta per escludere il rischio di un influsso straniero determinante (consid. 2c); non è inoltre provato che i due altri azionisti, svizzeri, della società non abbiano agito a titolo fiduciario (consid. 2d).
La sottoscrizione di azioni da parte di una persona all'estero, effettuata in occasione della costituzione di una società immobiliare o di un aumento del suo capitale sociale, è soggetta ad autorizzazione. Incombe all'ufficiale del registro di commercio (o, in sua vece, all'ufficio federale del registro di commercio) di rifiutare l'iscrizione di una tale società o dell'aumento del suo capitale sociale laddove manchi la necessaria autorizzazione (consid. 3).