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Regesto

Fondazione di previdenza a favore del personale; responsabilità di un organo della fondazione; danno; compensazione con prestazioni di libero passaggio (art. 43 CO, art. 331c cpv. 1 e 2 CO).
1. Determinazione del danno quando la sua entità dipenda dal dividendo ancora incerto che risulterà dalla liquidazione del fallimento (consid. 1 e 3).
2. Alla fondazione di previdenza a favore del personale non è consentito di compensare le proprie pretese risarcitorie con il credito per prestazioni future che l'avente diritto vanta nei suoi confronti secondo l'art. 331c cpv. 1 e 2 CO (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 331c cpv. 1 e 2 CO, art. 43 CO