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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 19 n. 1 LS. Commercio di stupefacenti, preparativi.
1. Chi effettua un'attività qualsiasi destinata direttamente a "tagliare" stupefacenti allo stato puro o a diluire ulteriormente stupefacenti già tagliati, perché siano così posti in commercio, "fa preparativi", ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LS, agli scopi di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LS (consid. 3a).
2. Esistono atti preparatori ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LS già prima che sia dato un tentativo (idoneo o impossibile) di acquisto, di commercio, ecc., di stupefacenti (conferma della giurisprudenza) (consid. 3b).