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Regesto

Interdizione per condanna ad una pena privativa della libertà (art. 371 CC).
Deve rinunciarsi a un'interdizione ai sensi dell'art. 371 CC in caso di sospensione di una pena privativa della libertà ordinata per permettere il collocamento in un centro di riabilitazione per drogati, ove non sussista un bisogno effettivo di proteggere il condannato durante l'esecuzione di tale misura. L'istituzione di una tutela non può essere motivata con il fatto che il condannato necessiterebbe di protezione una volta liberato dall'esecuzione della misura.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 371 CC