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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 350 n. 1 CP; foro dell'azione penale.
Ove si tratti di reati perseguibili d'ufficio, l'azione penale è aperta al momento in cui la denuncia penale perviene all'autorità competente; la denuncia presentata oralmente dalla persona lesa è a tal uopo sufficiente, anche se il diritto cantonale di procedura esige che la denuncia dev'essere effettuata per iscritto.

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Articolo: Art. 350 n. 1 CP