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Regesto

Art. 4 Cost. Applicazione arbitraria del § 173 cpv. 3 del codice di procedura penale del cantone di Soletta.
1. La limitazione dell'appello č ammissibile, ove la parte impugnata della sentenza (sospensione dell'esecuzione della pena) possa essere esaminata indipendentemente da un'altra questione (espulsione) (consid. 2c).
2. Quando l'appello sia limitato a una parte indipendente della sentenza, non č consentito all'autoritā di appello di pronunciare una nuova decisione su di un'altra questione indipendente (consid. 2a, b).

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Articolo: Art. 4 Cost., § 173 cpv. 3 del