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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Opposizione alla vendita di un bene immobile agricolo (art. 19 cpv. 1 LPF).
1. Destinazione agricola ai sensi dell'art. 2 LPF ammessa per un fondo ubicato nella zona riservata secondo il § 65 cpv. 1 della legge zurighese di pianificazione e delle costruzioni e non edificabile in un prossimo futuro (consid. 6).
2. Portata della riserva dell'art. 3 LPF: la nozione di zona da costruzione va assimilata a quella dell'art. 15 LPT (consid. 7).
3. Acquisto da parte del titolare di uno studio di architetti di un fondo ubicato nella zona riservata: la situazione contemplata dall'art. 19 cpv. 1 lett. a LPF (intenzione speculativa) appare realizzata alla luce delle circostanze concrete (consid. 8).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 15 LPT