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Regesto

Notificazione del precetto esecutivo (art. 64 et 65 LEF).
Un invito di ritiro concernente un precetto esecutivo non puņ essere depositato nella casella postale del debitore, contrariamente a ciņ che vale per gli inviti di ritiro concernenti semplici comunicazioni dell'ufficio delle esecuzioni ai sensi dell'art. 34 LEF (consid. 1a).
Trattandosi di persone giuridiche, il precetto esecutivo va notificato all'organo responsabile, competente a decidere se occorra fare opposizione (consid. 1b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 34 LEF