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Regesto

Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS e art. 2 cpv. 1 lett. a LADI: Affiliazione alle assicurazioni sociali svizzere.
Un lavoratore esonerato dall'AVS obbligatoria in virtù dell'art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS (doppio onere eccessivo) è tenuto a contribuire all'assicurazione contro la disoccupazione.

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS, art. 2 cpv. 1 lett. a LADI