Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 141 cpv. 3 OAVS.
La regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettificazione delle iscrizioni nel momento in cui si verifica il rischio assicurato pretende la prova piena, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio.
La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito dell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 141 cpv. 3 OAVS