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Regesto

Art. 15 cpv. 1 e 2, art. 54 cpv. 2 lett. b DCA come anche art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza n. 8c del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernente l'imposta sulla cifra d'affari (operazioni di smercio eseguite nella Svizzera per l'esportazione); esportazione di stoffa ricamata.
1. Nozione di "fornitura nella Svizzera" (consid. 1).
2. La fornitura nella Svizzera di merci a scopo di esportazione puņ essere esonerata dall'imposta sulla cifra d'affari quando, prima dell'esportazione diretta, il prodotto grezzo č lavorato (ricamato) una volta sola da un fabbricante grossista (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 54 cpv. 2 lett. b DCA