Regesto
Nuova stima di un fondo; art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF.
Anche se un Cantone ha istituito due autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, non sussiste, in virtù del diritto federale, un diritto a ottenere una nuova stima da parte dell'autorità cantonale superiore di vigilanza.