Regesto
Art. 4 Cost.: assistenza giudiziaria nella procedura amministrativa in materia di assicurazione per l'invaliditā; determinazione dell'indennitā.
L'indennitā spettante al patrocinatore d'ufficio nella procedura amministrativa in materia di assicurazione per l'invaliditā deve essere determinata dal diritto cantonale, per cui l'onorario (nuovamente) fissato dal tribunale cantonale adito con ricorso va esaminato dal Tribunale federale delle assicurazioni praticamente solo dal profilo dell'arbitrio.