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Regesto

Art. 2 cpv. 2 LPC (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1997); art. 2 cpv. 2 lett. a LPC: Interruzione della dimora in Svizzera di cittadini stranieri.
La giurisprudenza sin qui vigente sul periodo d'attesa è applicabile anche agli stranieri che avevano già compiuto tale periodo ma che non avevano dimorato in Svizzera senza interruzione durante quindici anni immediatamente prima della data alla quale hanno chiesto le prestazioni complementari.
La terza revisione della LPC non ha modificato tale situazione.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 2 LPC, art. 2 cpv. 2 lett. a LPC