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Regesto

Esigenze poste al contenuto della diffida ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LCA.
La diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioč non solo la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto risp. la presunzione di tale recesso secondo l'art. 21 cpv. 1 LCA (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 20 cpv. 1 LCA, art. 20 cpv. 3 LCA, art. 21 cpv. 1 LCA