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Regesto

Art. 275 LEF; esecuzione di un sequestro concernente averi bancari che l'escusso domiciliato all'estero detiene presso una succursale straniera di un istituto bancario svizzero terzo debitore.
Quando l'escusso, domiciliato all'estero, fonda il suo credito sulle relazioni intrattenute con una succursale del terzo debitore, il sequestro dev'essere ordinato ed eseguito alla sede di tale succursale, se questo luogo costituisce indubbiamente un punto di collegamento preponderante. Siffatta eccezione al principio della localizzazione del credito presso la sede del terzo debitore si giustifica perņ unicamente qualora anche la sede della succursale si trovi in Svizzera; il credito, basato sulle relazioni del debitore con una succursale estera di un terzo debitore domiciliato in Svizzera, dev'essere localizzato presso questo domicilio svizzero (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 275 LEF