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Regesto

Art. 16 cpv. 3 LAV. Aiuto alle vittime di reati; perenzione del diritto all'indennizzo.
La perenzione non è opponibile alla vittima quand'essa abbia ricevuto l'informazione prevista dalla legge solo dopo la scadenza del termine e abbia presentato la domanda d'indennizzo o di riparazione morale senza ulteriori ritardi.
La vittima non ha diritto alla restituzione del termine di un anno dalla comunicazione di questa informazione.

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Articolo: Art. 16 cpv. 3 LAV