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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto del lavoratore ad un attestato di lavoro (art. 330a CO).
Il datore di lavoro puņ limitarsi a rilasciare un attestato di lavoro parziale (art. 330a cpv. 2 CO) solo in seguito ad un'esplicita richiesta del lavoratore.
Un attestato di lavoro completo (art. 330a cpv. 1 CO) deve pronunciarsi sia sulle prestazioni che sulla condotta del lavoratore (conferma della giurisprudenza; consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 330a CO, art. 330a cpv. 2 CO, art. 330a cpv. 1 CO