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Regesto

Trasmissione dell'opposizione secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF.
La disposizione, secondo cui l'opposizione motivata con la contestazione di essere ritornato a miglior fortuna dev'essere trasmessa al giudice, concerne il rapporto fra creditore e debitore. Una decisione dell'ufficio di esecuzione che viola tale disposizione non è pertanto nulla ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 265a cpv. 1 LEF, art. 22 cpv. 1 LEF