Regesto a
Art. 28 cpv. 1 e cpv. 1bis LAI (nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2003); art. 28 cpv. 1ter, art. 80a lett. a LAI ; art. 8 e Allegato II ALC; art. 10 n. 1, art. 10bis n. 1 e Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71: Esportazione di quarti di rendita e di rendite per caso di rigore dell'assicurazione per l'invaliditā.
Quarti di rendita sono esportabili secondo il regolamento n. 1408/71, mentre le rendite per caso di rigore sono escluse dall'obbligo di esportazione (consid. 2.3).
Regesto b
Art. 28 cpv. 2 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 80a lett. a LAI; art. 8 e Allegato II ALC; art. 40 n. 4 e Allegato V del regolamento n. 1408/71: Determinazione del grado d'invaliditā ai fini del diritto a una rendita d'invaliditā svizzera nell'ambito applicativo del regolamento n. 1408/71.
Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invaliditā si determina unicamente in base al diritto svizzero (consid. 2.4).
Regesto c
In caso di deposito, prima dell'entrata in vigore dell'ALC, di una nuova domanda di rendita, sulla quale l'amministrazione č entrata nel merito ma sulla quale non ha ancora statuito al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, l'ALC e i regolamenti di coordinamento (regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72), ai quali quest'ultimo si riferisce, devono, d'ufficio, essere presi in considerazione a partire dalla sua entrata in vigore anche se il grado d'invaliditā non ha subito modifiche dalla prima decisione, cresciuta in giudicato, di rifiuto della rendita (consid. 3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 8 e Allegato II ALC,
Art. 28 cpv. 1 e cpv. 1bis LAI,
art. 28 cpv. 1ter,