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Regesto

Ricusa di un giudice cantonale nella procedura di appello; art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU.
Diritto a un giudice imparziale, non prevenuto e neutro (consid. 2.1).
Sistema del giudice relatore; la formazione dell'opinione provvisoria sul giudizio da parte del giudice relatore non pregiudica la sua imparzialitą (consid. 2.3).
Comunicazione di questa opinione in generale (consid. 2.4).
La comunicazione, su iniziativa del relatore, della sua opinione provvisoria e della prevista proposta di giudizio al rappresentante legale prima del dibattimento in appello fa apparire questo giudice come prevenuto (consid. 2.6).

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referenza

Articolo: art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU