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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 305bis n. 3 CP, vecchio art. 315 e art. 322quater CP; riciclaggio dei proventi della corruzione passiva, doppia punibilità.
Nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta. Risulta pertanto punibile il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 305bis n. 3 CP