Regesto
Art. 87 cpv. 1 CPP; luogo di notificazione delle comunicazioni.
L'art. 87 cpv. 1 CPP non impedisce alle parti di fornire alle autoritą penali un recapito ai fini di notificazione diverso dal loro domicilio, dalla loro dimora abituale o dalla loro sede (consid. 1.1).
Se fanno uso di questa possibilitą, la notificazione deve di principio essere fatta al recapito designato, pena la sua irregolaritą (consid. 1.2).