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Regesto

Durata della carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado; art. 231 CPP.
La regola secondo cui la durata della carcerazione di sicurezza non č illimitata vale anche quando questa misura č ordinata dal tribunale di primo grado al momento del giudizio in applicazione dell'art. 231 CPP (consid. 2.3.1).
Alla scadenza del termine dell'art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale deve riesaminare d'ufficio i presupposti della carcerazione e prorogarla se del caso per una nuova durata determinata (consid. 2.3.2).
Conseguenze di un'irregolaritā al riguardo (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: art. 231 CPP, art. 227 cpv. 7 CPP