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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 58 cpv. 1 LPGA; art. 21 LPC.
La competenza territoriale nelle controversie in materia di prestazioni si determina di principio in funzione del domicilio della persona assicurata. Il domicilio del terzo ricorrente è decisivo solo in assenza di un tale domicilio della persona assicurata (consid. 5.3).

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Articolo: Art. 58 cpv. 1 LPGA, art. 21 LPC