Regesto
Art. 1 lett. f punto i, art. 2 n. 1, art. 3 n. 1 e art. 10 n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; campo di applicazione personale; esportazione delle prestazioni.
Un pensionato dell'AVS svizzera di nazionalità peruviana, sposato con una cittadina britannica, può prevalersi dei principi della parità di trattamento (art. 3 n. 1 del Regolamento n. 1408/71) e dell'esportazione delle prestazioni (art. 10 n. 1 del Regolamento n. 1408/71) e continuare a percepire la sua rendita AVS se la coppia lascia la Svizzera per stabilirsi in Gran Bretagna (consid. 4-6).