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Regesto

Art. 22 e 24 LPT; principi della pianificazione del territorio per impianti per la telefonia mobile all'interno e fuori della zona edificabile; applicazione di norme comunali di estetica a siffatti impianti e limitazioni derivanti dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni e sulla pianificazione territoriale.
Un impianto di telefonia mobile all'interno della zona edificabile non viola il principio della separazione tra l'area edificabile e quella non edificabile per il fatto che approvvigiona una parte nettamente più importante della zona non edificabile che non quella edificabile (precisazione della giurisprudenza; consid. 2).
L'adempimento del compito di approvvigionamento del gestore di telefonia mobile secondo la legislazione federale sulle telecomunicazioni non può essere vanificato o eccessivamente aggravato dall'applicazione di norme comunali sull'estetica (consid. 7.1).
Qualora un impianto di telefonia mobile è vietato sulla base di siffatte norme nella zona edificabile, il principio della separazione tra area edificabile e non edificabile impone in primo luogo di esaminare se nella zona edificabile vi siano altre ubicazioni idonee (consid. 7.6 e 7.7).
Quando ciò non è dato, si può esigere di ripiegare su un'altra ubicazione al di fuori della zona edificabile, se in questo luogo, sulla base di una valutazione concreta dell'ubicazione, possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT (consid. 7.8 e 7.9).

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referenza

Articolo: Art. 22 e 24 LPT