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Regesto

Art. 77 cpv. 3 lett. a LAINF; art. 99 cpv. 2 OAINF; art. 49 cpv. 4 LPGA; legittimazione a presentare opposizione del secondo assicuratore infortuni riguardo a una decisione dell'assicuratore infortuni che segue il caso.
In caso di infortunio non professionale di un assicurato con più datori di lavoro l'assicuratore che decide per primo stabilisce anche - nel caso in cui non vi sia impugnazione e vi sia passaggio in giudicato - l'estensione dell'obbligo a fornire prestazioni del secondo assicuratore, senza che questo possa influire sulla prima decisione. In tale eventualità, il secondo assicuratore è vincolato a tal punto dalla decisione già presa, che risulta particolarmente toccato nel senso richiesto per la legittimazione a ricorrere. Il provvedimento amministrativo deve pertanto essergli comunicato e può interporre i medesimi rimedi di diritto dell'assicurato. A tal proposito è irrilevante che il secondo assicuratore non debba versare le prestazioni alla persona beneficiaria, ma deve rimborsare una quota all'assicuratore che segue il caso (consid. 4).

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Articolo: Art. 77 cpv. 3 lett. a LAINF, art. 99 cpv. 2 OAINF, art. 49 cpv. 4 LPGA