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Regesto

Art. 13 cpv. 2, art. 36 cpv. 1 Cost.; art. 141 cpv. 2 CPP; utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla polizia mediante un sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV).
La raccolta e la conservazione delle registrazioni ottenute con AFV costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente nel diritto al rispetto della sfera privata, che comprende quello all'autodeterminazione informativa (consid. 3.1). Nel Canton Turgovia non esiste una base legale sufficientemente precisa per l'impiego di AFV. L'ingerenza nella sfera privata inerente a tale sorveglianza contravviene perciò all'art. 13 cpv. 2 unitamente all'art. 36 cpv. 1 Cost. (consid. 3.2 e 3.3).
La constatazione di reati da parte della polizia nell'esercizio delle sue mansioni di controllo preventivo rientra nell'attività investigativa ai sensi degli art. 306 segg. CPP. Occorre esaminare alla luce dell'art. 141 cpv. 2 CPP l'utilizzabilità nel procedimento penale dei mezzi di prova acquisiti illegittimamente per mancanza di una base legale (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.1 e 4.2). Utilizzabilità in concreto negata (consid. 4.3).

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referenza

Articolo: art. 141 cpv. 2 CPP, Art. 13 cpv. 2, art. 36 cpv. 1 Cost., art. 36 cpv. 1 Cost.