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Regesto

Art. 16d cpv. 3 LIPG; art. 25 OIPG; indennitą in caso di maternitą; consigliera nazionale.
Il mandato parlamentare di una consigliera nazionale costituisce un'attivitą lucrativa nel senso dell'art. 16d cpv. 3 LIPG. Se la madre riprende prima questa attivitą, il diritto all'indennitą di maternitą si estingue (consid. 5). Se l'attivitą parlamentare temporaneamente ripresa viene nuovamente interrotta, il diritto all'indennitą di maternitą non rinasce (consid. 6). Una parlamentare perde il diritto all'indennitą di maternitą se riprende prematuramente il suo mandato politico, anche in relazione alle altre attivitą lucrative, e se il suo reddito annuo supera fr. 2'300.- (art. 34d cpv. 1 OAVS) (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 16d cpv. 3 LIPG, art. 25 OIPG, art. 34d cpv. 1 OAVS