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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (LPF).
1. Art. 17: Diritto di prelazione previsto dalla legislazione cantonale e avente per oggetto dei pascoli di montagna. Nozione di pascolo di montagna. In tale nozione è pure compreso il caso limite di un pascolo di montagna nel quale una capanna è stata trasformata in una casa utilizzabile per i bisogni dello esercizio e abitabile tutto l'anno.
2. Art. 10 lett. b: Atti giuridici che servono a sostituire beni immobili alienati per scopi di carattere pubblico, ecc: un pascolo di montagna non può sostituire un terreno da costruzione sito in una zona urbana.