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Regesto

Mutui garantiti da un diritto di pegno legale preferenziale, concessi dalla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi (SFSIA) ai proprietari d'alberghi. Contestazione della graduatoria circa l'estensione dell'ipoteca. Art. 74 sgg. della LF che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e di quella dei ricami, del 1944; art. 65 sgg. della LF che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi, del 1955.
1. Valore litigioso (consid. 1).
2. I tribunali non devono esaminare se la concessione del mutuo da parte del consiglio d'amministrazione della SFSIA fosse opportuna (consid. 2).
3. Nozione di mutuo nel senso delle misure protettrici dell'industria alberghiera (consid. 3).
4. Il mantenimento del mutuo a favore di un nuovo proprietario dell'albergo dipende dall'apprezzamento della SFSIA (consid. 4).
5. La SFSIA può, durante il termine d'ammortamento, sospendere l'obbligo di rimborsare, come pure soprassedere al pagamento di singoli acconti, senza perdere l'ipoteca legale prima che sia trascorso quel termine. L'art. 821 cp. 2 CC non è applicabile per analogia al mutuo alberghiero (consid. 5).
6. L'ipoteca legale della SFSIA copre gli interessi nella misura stabilita nell'art. 818 CC (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 821 cp, art. 818 CC