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Regesto

Ogni creditore ipotecario (anche non procedente) è legittimato a presentare un reclamo contro i provvedimenti tendenti alla realizzazione del fondo. Art. 17, 138 al 140 e 156 LEF, 29, 34, 102 RFF.
Chi non risulti dal registro fondiario come creditore ipotecario, deve provare la sua qualità di creditore tanto all'atto della notificazione delle sue pretese perchè siano inserite nell'elenco oneri quanto, e in ogni caso, all'atto della presentazione del reclamo.
Esclusione di mezzi di prova nuovi nella procedura di ricorso davanti al Tribunale federale. Art. 79 cp. 1 e 81 OG.

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références

Article: Art. 17, 138 al 140 e 156 LEF, Art. 79 cp