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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Cancellazione di una servitù fondiaria per sentenza, art. 736, cpv. 1 CC.
Una servitù, il cui esercizio sia diventato impossibile, adempie la fattispecie dell'art. 736, cpv. 1 CC, perchè una siffatta servitù ha perso qualsiasi interesse per il beneficiario (consid. 3). Per l'onere connesso alla servitù, ossia per una prestazione di fare accessoria alla servitù (art. 730, cpv. 2 CC), sono decisive la situazione dei luoghi e le circostanze al momento della costituzione della servitù stessa (consid. 3). Qualora, secondo l'andamento e l'esperienza comune, una servitù non sarà esercitata di nuovo in un futuro prevedibile, la domanda di cancellazione deve essere accolta: negarla equivarrebbe a lasciar sussistere una servitù diventata praticamente senza giustificazione (consid. 3). Per interesse opponibile dal titolare di una servitù alla domanda di cancellazione, è inteso l'interesse all'esercizio della servitù secondo il suo contenuto (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 736, cpv. 1 CC, art. 730, cpv. 2 CC