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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 191 num. 2 CP.
I discorsi osceni non sono parificabili ad atti di libidine (consid. 1).
Secondo le circostanze, possono tuttavia essere punibili come tentativi di tali atti o come sollecitazioni disoneste nel senso dell'art. 205 CP (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 205 CP