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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Fallimento d'una banca. Vendita a trattative private d'un credito della massa.
Competenze dell'amministrazione del fallimento (art. 36 cpv. 2 LB CR; art. 253 cpv. 2e256 cpv. 1 LEF) e diritti dei creditori (consid. 1).
Quando un credito della massa è incontestato ed esigibile ma di difficile riscossione, l'amministrazione del fallimento può prescindere dall'incassarlo secondo l'art. 243 cpv. 1 LEF. Caso d'un credito contro ditte all'estero sovraccariche di debiti (consid. 2).
Presupposti perchè l'amministrazione del fallimento possa realizzare un tale credito vendendolo a trattative private (art. 256 cpv. 1 LEF) senza dare ai creditori, conformemente all'art. 79 cpv. 2 RUF, la possibilità di chiederne la cessione in virtù dell'art. 260 LEF (consid. 3).
Fissazione d'un termine ai creditori per formulare offerte superiori (consid. 4).
Reclamo e ricorso per l'inadeguatezza delle misure prese dall'amministrazione del fallimento d'una banca nella realizzazione dell'attivo (art. 36 cpv. 2 LBCR combinato con l'art. 17 cpv. 1 LEF; art. 53 cpv. 2 del regolamento di esecuzione della LBCR) (consid. 5).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 253 cpv. 2e256, art. 243 cpv. 1 LEF, art. 256 cpv. 1 LEF, art. 79 cpv. 2 RUF seguito...