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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Delitto impossibile in materia di falsa testimonianza.
1. Art. 23 cpv. 1 CP. Atti costitutivi del tentativo e sottratti all'applicazione di questa norma. Le nozioni di mezzo e di oggetto devono essere interpretate in modo lato, conformemente al diritto penale fondato sulla colpevolezza (consid. a).
2. Art. 307 cpv. 1 CP. Falsa testimonianza: in caso di audizione per rogatoria, si considererà come oggetto del reato non solo il giudice cui la deposizione è destinata, ma anche la persona che ascolta ufficialmente il testimone (consid. b e c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 23 cpv. 1 CP, Art. 307 cpv. 1 CP