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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 181 e 285 num. 1 CP. Coazione.
1. È punibile per coazione solo chi, con mezzi contrari al diritto o ai buoni costumi, o per fini illeciti, influisce sul libero potere di decisione di altri (consid. 1).
2. L'avvocato agisce in modo contrario al diritto e ai buoni costumi quando cerca di costringere una terza persona che non vi è obligata, ad aiutarlo, fuori della procedura, ad ottenere una prova (consid. 2 a).
3. Inoltre, egli la minaccia di un danno grave dicendole che, in caso di rifiuto, la implicherà come adultera in una procedura di divorzio, sia l'accusa oggetto della minaccia vera oppure falsa (consid. 2 b).
4. Per il caso in cui il mezzo impiegato è già abusivo, l'art. 181 CP non esige altri intenti contrari al diritto (consid. 2 c).
5. L'incolpato che minaccia semplicemente il giudice istruttore di un reclamo nel caso in cui questi non sospenda la procedura contro di lui entro un determinato termine, non adempie la fattispecie dell'art. 285 num. 1 CP (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 181 CP